ITALIAN SUPERBOLIDE NETWORK

Statuto

Il giorno 16 gennaio 2000 è stata avviata la costituzione di un'associazione col seguente statuto:

Art. 1) DENOMINAZIONE:
È costituita un'associazione culturale denominata "Italian Superbolide Network" (in sigla: ITASN).

Art. 2) DURATA:
L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3) SCOPI:

  • Lo scopo principale di ITASN consiste nell'organizzare e coordinare a livello nazionale la ricerca scientifica sui superbolidi (osservazione, raccolta dati, sviluppo di teorie).
  • ITASN si propone come partner italiano del Global Superbolide Network.
  • I dati raccolti vengono resi disponibili al pubblico tramite pubblicazione su riviste scientifiche internazionali, riviste divulgative, archivi online, e quant'altro sia utile alla diffusione della conoscenza. In particolare, ITASN ha un sito internet (http://www.fis.unipr.it/~albino/ITASN/itasn.html), curato da Albino Carbognani, dove vengono resi disponibili per il pubblico e i ricercatori tutti i dati e le informazioni di cui sopra.
  • ITASN cura una mailing list - denominata "Superbolidi" (http://it.groups.yahoo.com/group/superbolidi/)  - come mezzo principale, anche se non l'unico, di contatto e collegamento tra gli osservatori e i ricercatori sparsi in tutta Italia.
  • L'associazione non ha scopo di lucro, nè capitale sociale. Se per qualunque motivo, a causa della sua attività, dovessero registrarsi dei guadagni, devono essere reinvestiti nel perseguimento degli scopi sociali.

  • Art. 4) GRUPPO DI COORDINAMENTO:
    ITASN non ha soci nel senso tradizionale del termine: chiunque può partecipare. È però attivo un nucleo di coordinamento composto da, in ordine alfabetico:

    Roberto Baldini
    Albino Carbognani
    Roberto Labanti

    Il nucleo di coordinamento funge da punto di contatto per l'organizzazione di ITASN e per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3. Non ha limiti di tempo, ma può integrarsi con altri membri quando necessario (dimissioni di un membro del gruppo; aumento drastico del numero degli iscritti).

    Art. 5) RINVIO ALLA LEGGE:
    Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme di legge in tema di associazioni non riconosciute.

    Bologna, 16 gennaio 2000.
    Aggiornato il 14 Aprile 2002.


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