ITALIAN SUPERBOLIDE NETWORK
Statuto
Il giorno 16 gennaio 2000 è stata avviata la costituzione di un'associazione
col seguente statuto:
Art. 1) DENOMINAZIONE:
È costituita un'associazione culturale denominata "Italian Superbolide
Network" (in sigla: ITASN).
Art. 2) DURATA:
L'associazione ha durata illimitata.
Art. 3) SCOPI:
Lo scopo principale di ITASN consiste nell'organizzare e coordinare a livello
nazionale la ricerca scientifica sui superbolidi (osservazione, raccolta
dati, sviluppo di teorie).
ITASN si propone come partner italiano del Global Superbolide Network.
I dati raccolti vengono resi disponibili al pubblico tramite pubblicazione
su riviste scientifiche internazionali, riviste divulgative, archivi online,
e quant'altro sia utile alla diffusione della conoscenza. In particolare,
ITASN ha un sito internet (http://www.fis.unipr.it/~albino/ITASN/itasn.html),
curato da Albino Carbognani, dove vengono resi disponibili per il pubblico
e i ricercatori tutti i dati e le informazioni di cui sopra.
ITASN cura una mailing list - denominata "Superbolidi"
(http://it.groups.yahoo.com/group/superbolidi/)
- come mezzo principale, anche se non l'unico, di contatto e collegamento
tra gli osservatori e i ricercatori sparsi in tutta Italia.
L'associazione non ha scopo di lucro, nè capitale sociale. Se per
qualunque motivo, a causa della sua attività, dovessero registrarsi
dei guadagni, devono essere reinvestiti nel perseguimento degli scopi
sociali.
Art. 4) GRUPPO DI COORDINAMENTO:
ITASN non ha soci nel senso tradizionale del termine: chiunque può
partecipare. È però attivo un nucleo di coordinamento composto
da, in ordine alfabetico:
Roberto Baldini
Albino Carbognani
Roberto Labanti
Il nucleo di coordinamento funge da punto di contatto per l'organizzazione
di ITASN e per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3. Non ha limiti
di tempo, ma può integrarsi con altri membri quando necessario
(dimissioni di un membro del gruppo; aumento drastico del numero degli
iscritti).
Art. 5) RINVIO ALLA LEGGE:
Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme
di legge in tema di associazioni non riconosciute.
Bologna, 16 gennaio 2000.
Aggiornato il 14 Aprile 2002.
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