Disegno di legge
diniziativa dei senatori Diana Lino, Casadei Monti, Manconi, Lubrano di Ricco, Palumbo, Monticone, Giaretta, Parola, Mazzucca Poggiolini, Andreolli, Lavagnini, Pinggera, Lisi, Preioni, Dentamaro, Fumagalli Carulli, Pieroni, Bucciero, Scopelliti, Carcarino, Giovanni e Lorenzi.
Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta allinquinamento luminoso.
Onorevoli Senatori
- Il presente disegno di legge, che era stato presentato già nelle due precedenti legislature alla Camera dei deputati (atto Camera n. 1269 della XI legislatura) ed al Senato della Repubblica (atto Senato n. 511 della XII legislatura) potrà, se approvato, dare un contributo notevole al contenimento sia del consumo energetico derivante dallilluminazione esterna che del dilagante inquinamento luminoso ad essa connesso.
Lopera di sensibilizzazione svolta in questi anni dalla Società Astronomica Italiana (S.A.It) ha consentito di rendersi conto che su tutto il territorio nazionale vengono quotidianamente sperperate somme ingenti.
Ciò a causa dellerrata progettazione, realizzazione ed utilizzazione della stragrande maggioranza degli impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, che delle sorgenti di luce.
Dati forniti dalla International Dark-Sky Association (il massimo organismo mondiale di studio sul fenomeno dellinquinamento luminoso, operante a Tucson in Arizona) e confermati, nel nostro Paese, dalla Commissione italiana di studio su questo problema, esistente presso lOsservatorio astronomico di Campo Catino per conto della Società Astronomica Italiana, dimostrano che il 30 per cento dellenergia elettrica impiegata per il funzionamento degli indicati impianti viene utilizzata erroneamente, e quindi sprecata, per illuminare il cielo.
Tutto ciò con grave danno per le culture, le attività di ricerca astronomica svolte dagli osservatori, per di più in dispregio di alcune norme dello Stato (il Piano energetico nazionale), oltre che del buon senso, che prevedono ed impongono ladozione di criteri e mezzi volti a ridurre i consumi energetici.
Secondo dati forniti dallE.N.E.L., nel 1994, per la sola illuminazione pubblica, sono stati impiegati qualcosa come 4.668 milioni di kwh.
Ed ogni anno, mediamente, vi è un incremento dei consumi di circa il 5 per cento.
A questi dati vanno aggiunti i consumi per lilluminazione esterna privata che è ragionevole stimare nella misura di almeno il 30 per cento di quella pubblica, quindi circa 1.500 milioni di kwh.
In totale quindi oltre 600 milioni di kwh.
Il complesso di studi, sul modo irrazionale con cui vengono realizzati e gestiti gli impianti di illuminazione esterna, porta a stimare che ogni anno il nostro Paese dilapida alcune centinaia di miliardi di lire solo per illuminare il cielo.
Somma questa che potrebbe essere risparmiata, riducendo inoltre le immissioni di anidride carbonica nellatmosfera, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica per lItalia, se venissero adottati in modo capillare ed uniforme i princìpi enunciati nel presente disegno di legge e cioè :
Il disegno di legge è il frutto del lavoro svolto in collaborazione tra tecnici specializzati nel settore dellilluminazione dellAssociazione Italiana di Illuminazione (AIDI) e studiosi della S.A.It., sulla scorta di unattenta analisi dei prodotti che vengono attualmente offerti sul mercato dalle più importanti società che operano nel campo della illuminotecnica.
Nella stesura dello stesso sono stati presi ad esempio provvedimenti simili vigenti in altre nazioni, tanto da poter considerare questo la summa di quelli esistenti oggi nel mondo.
Lapprovazione del provvedimento non comporterà controindicazioni di alcun tipo poichè quasi tutte le società già producono lampade, riduttori di potenza, schermi ed ottiche in grado di rispondere pienamente a quanto in esso indicato e previsto, cosicché sarà sufficiente renderne obbligatorio luso.
Non è del resto concepibile che lo Stato Italiano investa centinaia di miliardi nella ricerca astronomica, con limpiego di notevoli mezzi e uomini di valore, vanificandola con luso irrazionale, indiscriminato e al di fuori di ogni regolamentazione di quel bene prezioso che è lenergia elettrica.
Non è da sottovalutare però che, in un certo senso, questo provvedimento, auspicato già da quattro anni, ha modificato latteggiamento di molte pubbliche Amministrazioni riguardo al problema dellinquinamento luminoso, solo con lannuncio della sua presentazione.
Infatti malgrado non sia stato possibile portarlo ad una rapida approvazione nelle precedenti legislature, esso è stato preso ad esempio, almeno in alcuni punti, dal comune di Firenze, che ha già adottato dal 1994 un nuovo regolamento riguardante luniformità degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata.
La stessa cosa è stata fatta da altre civiche Amministrazioni. Altri comuni che si sono dotati, negli ultimi anni, di ottiche anti-inquinamento, sono quelli di Frosinone, Alatri e Ferentino. Mentre un interessante esperimento è stato condotto dal comune di Catania su 6.000 punti luce ottenendo un risparmio annuale di circa 700 milioni di lire.
Inoltre va detto che uno dei più grandi produttori di materiale illuminotecnico, da oltre tre anni, ha incominciato una campagna di sensibilizzazione nei confronti dellopinione pubblica, utilizzando intere pagine di quotidiani o settimanali che, in un fondo nero (rappresentante il buio della notte), riportano la frase: "Chi ha rubato la Via Lattea?".
Né è da trascurare laspetto energetico, se è vero, come è vero, che un comune medio, con circa 50.000 abitanti, consuma mediamente qualcosa come circa un miliardo di lire lanno per lilluminazione pubblica.
Ora i dati parlano chiaro: di questi, circa 250 milioni vengono utilizzati per illuminare il cielo mentre altri 200 vengono spesi inutilmente per il vezzo della maggior parte dei comuni, ma anche ormai dei privati, di non utilizzare ottiche schermate, lampade efficienti e dispositivi in grado di ridurre i consumi dopo determinati orari e senza alcun pericolo per la sicurezza.
La situazione è divenuta ormai così grave da imporre un provvedimento legislativo. Infatti lapplicazione puntuale di quanto indicato nel presente disegno di legge darà la possibilità ad una buona parte degli osservatori astronomici (professionali e pubblici) di riprendere un lavoro proficuo di ricerca e divulgazione recuperando nel contempo il rapporto tra la nostra cultura e la conoscenza del cielo.
Ferma restando, chiaramente, la necessità per il nostro Paese di continuare a partecipare alla realizzazione di grandi strumenti nellambito di consorzi internazionali per le ricerche di avanguardia, comunque non più possibili dai siti del continente europeo. Inoltre contribuirà in modo sensibile a contenere il consumo di energia derivante dallutilizzazione di impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata. Tutto ciò senza minimamente influire sulla qualità del servizio e sulla sicurezza della strada e delle nostre città, spesso in realtà inopinatamente illuminate oltre i limiti della ragionevolezza.
Infatti quello che si propone non à loscuramento più o meno totale durante le ore notturne, bensì limpiego più razionale, efficiente e mirato, delle sorgenti di luce.
Cosa peraltro prevista, ma puntualmente disattesa, anche dalle leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991.
Altri Paesi del mondo (principalmente gli Stati Uniti dAmerica), anche per rispetto della ricerca scientifica, hanno provveduto, o sono in procinto di farlo, ad adeguarsi ai criteri indicati.
Purtroppo in Italia, stante la diffusa insensibilità della maggior parte delle pubbliche Amministrazioni, ma anche di molti privati, a questo problema, risulta inevitabile sancire dei criteri generali che costringano questi soggetti ad un rapporto più responsabile e rispettoso con la ricerca, lutilizzazione delle fonti di energia e, quindi, con lambiente.
Il disegno di legge è così suddiviso:
1. La presente legge ha per finalità la riduzione dellinquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, sul territorio nazionale e, in particolare, la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o interprovinciale, nonché delle zone loro circostanti, dallinquinamento luminoso.
2. Ai fini della presente legge viene considerato "inquinamento luminoso" ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.
1. Allo Stato compete:
Capo II - COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
1. Le Regioni adeguano ai criteri della presente legge i regolamenti nei singoli settori edili e industriali e gli eventuali capitoli tipo per lilluminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo.
2. Le Regioni erogano i contributi in favore di soggetti pubblici e privati che adottino i criteri stabiliti dalla presente legge anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10, per lattuazione del Piano energetico nazionale, nonché in relazione ad eventuali leggi regionali vigenti in materia.
1. Le province:
1. I comuni:
1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, o le relative sezioni staccate:
Capo III - REGOLAMENTAZIONE DELLE SORGENTI DI LUCE E DELLUTILIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA ILLUMINAZIONE ESTERNA
1. Per lattuazione di quanto previsto dallarticolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma: "antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico". Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso lalto, secondo i criteri di cui al presente capo.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 è vietata la diffusione sul mercato nazionale, per uso esterno, da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui al presente capo.
3. Sono considerati "antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico" solo gli impianti aventi unintensità luminosa massima di 0 cd per lumen a 90° ed oltre. Gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, lemissione di luce degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di operatività.
Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui vengano esercitate attività relative allordine pubblico, allamministrazione della giustizia e della difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne e similari, devono essere munite da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la dispersione di luce verso lalto e comunque non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1200 lumen cadauna per impianti di modesta entità (fino a cinque centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale.
Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dallalto verso il basso.
5. Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o similari, i vetri di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio onde ridurre i fenomeni di diffusione della luce e consentire leffettivo controllo del flusso luminoso.
6. Luso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto disposto dallarticolo 10; le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura: "ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo", e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.
7. Nellilluminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso lalto e al di fuori dei suddetti impianti.
8. Le disposizioni relative alla sola modifica dellinclinazione delle sorgenti di luce secondo i valori indicati dal presente articolo devono essere attuate entro diciotto mesi dallentrata in vigore della presente legge.
Capo IV - NORME FINANZIARIE
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997 e 500 milioni per il 1998.
2. Alla copertura dellonere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capito 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, e relative proiezioni per gli anni 1996-1998, alluopo utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Capo V - SANZIONI PER LE ZONE TUTELATE
1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 7 e 10 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall’invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per ladeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo di energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, cinque anni dalla scadenza del periodo indicato comunque entro e non oltre un quinquennio, alla normativa vigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.
Capo VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE TUTELATE
1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri, in linea daria, dalla sede degli osservatori astronomici di cui allallegata tabella 1, devono essere sostituite o modificate in maniera tale da ridurre linquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante luso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
2. Per ladeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati possono procedere, in via immediata, allinstallazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dallarticolo 7.
3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori di flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui vengono esercitate attività relative allordine pubblico e all’amministrazione della giustizia e della difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti.
È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1000 lumen cadauna (fino a un massimo di cinque punti luminosi), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dallalto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ore 23.
5. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, uninclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dellimpianto, da non variare oltre 10 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
6. Nellilluminazione di edifici e monumenti, devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e dallalto verso il basso.
Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata dopo le ore 24.
7. Le disposizioni relative alla sola modifica dellinclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori indicati, devono essere applicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. È fatto espresso divieto nei comuni di cui al comma 1 di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI
1. È concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nei territori di cui al comma 1 dell’articolo 10, di adottare integralmente i criteri previsti dallarticolo medesimo mediante lapprovazione di appositi regolamenti.
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella 1
(articolo 6)
GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E PROFESSIONALI DA TUTELARE CON LE RELATIVE FASCE
Fascia di 5 km di raggio
Osservatorio di Farra d’Isonzo (GO)
Osservatorio Montereale Valcellina (PN)
Stazione Astronomica di Remanzacco (UD)
Osservatorio Astronomico di Vignui (BL)
Osservatorio Astronomico Don Paolo Chiavacci (TV)
Osservatorio Astronomico Serafino Zani (BS)
Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori (VA)
Osservatorio Astronomico Generale di Grosseto
Osservatorio Astronomico Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)
Osservatorio Astronomico Agrifoglio (PA)
Osservatorio Astronomico Comunale del Monte Armida (NU)
Fasce di 10 km di raggio
Osservatorio Astronomico di Alpette (TO)
Osservatorio Astronomico Col Drusciè (BL)
Osservatorio Astronomico di Sormano (CO)
Osservatorio Astronomico Pian dei Termini (PT)
Osservatorio Astronomico di Frasso Sabino - Ara (RI)
Osservatorio Astronomico di Colle Leone (TE)
Osservatorio Astronomico Ferrari-Merlo di Lerma (AL)
Osservatorio Astronomico dellUniversità di Perugia
Fasce di 15 km di raggio
Osservatorio Astronomico di Teramo
Fasce di 25 km di raggio
Osservatorio Astronomico di Asiago (VI)
Osservatorio Astronomico di Torino Sezione staccata
Osservatorio Astronomico di Merate (CO)
Osservatorio Astronomico di Loiano (BO)
Osservatorio Astronomico di Toppo di Castelgrande (PZ)
Osservatorio Astronomico di Serra La Nave (CT)
Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore (AQ)
Osservatorio Astronomico di Campo Catino (FR)